Subire un infortunio sul lavoro è un evento traumatico non solo perché causa dolore fisico e psicologico, ma anche perché può avere ripercussioni significative sulla vita lavorativa di una persona. L'INAIL, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha il compito di erogare gli indennizzi economici per risarcire i lavoratori vittime di incidenti sul lavoro o malattie professionali. Tuttavia, spesso l'indennizzo INAIL non copre integralmente tutti i danni subiti. Come fare, allora, per ottenere un risarcimento completo?
Un alunno del nostro istituto, in occasione di un sinistro, ha riportato un grave trauma al viso e un importante danno estetico. La giurisprudenza fin dall’inizio degli anni ’80 dello scorso secolo fa rientrare il danno estetico tra le forme di danno biologico. Il danno estetico potrebbe infatti compromettere l’integrità esteriore della persona, del suo corpo, pregiudicandone l’aspetto o l’armonia. In quanto lesione alla salute, il danno estetico consente inoltre al danneggiato, il diritto di ottenere il risarcimento, patrimoniale e non patrimoniale, dei pregiudizi sofferti.

La Natura del Danno Estetico
La nozione di danno estetico è di origine giurisprudenziale e nacque inizialmente come ipotesi di pregiudizio patrimoniale. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il danno non patrimoniale è una “categoria ampia ed omnicomprensiva” ed è “inammissibile” una liquidazione separata del danno biologico da quello estetico. Tuttavia, per evitare duplicazioni risarcitorie, il danno estetico viene comunque valutato autonomamente in sede medico-legale.
Nel caso di un grave trauma al viso, come quello occorso all'alunno menzionato, il danno estetico può avere conseguenze profonde sulla vita sociale e psicologica della persona. Un’analisi medico-legale accurata e una strategia legale adeguata sono fondamentali per ottenere il giusto riconoscimento e un risarcimento equo.
Danno Estetico e Chirurgia Estetica
La finalità di “miglioramento” legata alla chirurgia estetica ha alimentato il dibattito sulla natura dell’obbligazione del chirurgo estetico. Se in passato si è tentato di configurarla come una “obbligazione di risultato”, la dottrina e la giurisprudenza consolidate hanno “largamente superato” questa impostazione. Proprio perché si tratta di un’obbligazione di mezzi e l’intervento è elettivo, assume un ruolo centrale l’obbligo informativo.
Il Risarcimento del Danno Estetico
Il danno estetico potrà quindi essere liquidato secondo i parametri stabiliti dalle Tabelle dei tribunali. Resta inteso che la determinazione della somma risarcibile è soggetta alla personalizzazione in considerazione del sesso, dell’età, della condizione socio-culturale, della localizzazione della lesione sul corpo, delle condizioni soggettive del danneggiato e dunque delle circostanze specifiche legate alla vicenda.
Polizze Assicurative Scolastiche e Danno Estetico
Le polizze assicurative scolastiche prevedono sempre il risarcimento nel ramo di Responsabilità Civile qualora il danno fosse causato per diretta responsabilità dell’Istituto o di un assicurato. Di norma le polizze prevedono anche un indennizzo nel ramo infortunio, quindi anche non in presenza di responsabilità di terzi. In questi casi tuttavia potrebbero esserci delle limitazioni. Solitamente viene escluso l’apparato ortodentale, normalmente ricoperto con una garanzia specifica.
Il danno estetico prevede un indennizzo, fino al massimale della somma assicurata, a fronte delle spese documentate sostenute dall’Assicurato per le cure o gli interventi, anche di chirurgia plastica ed estetica, sostenuti allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico. È bene evidenziare che queste spese potrebbero essere rimborsate solo se sostenute entro un preciso arco temporale.
Il Danno Differenziale INAIL
Come fare, allora, per ottenere un risarcimento completo quando l'indennizzo INAIL non copre integralmente tutti i danni subiti? In questi casi, è fondamentale richiedere il risarcimento del danno differenziale, ovvero la differenza tra quanto riconosciuto dall’INAIL e il danno effettivamente subito.
Cos’è il Danno Differenziale e Quali Danni Comprende
Il danno differenziale rappresenta la differenza tra l’indennizzo erogato dall’INAIL a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale e il danno effettivamente subito dal lavoratore. In altre parole, mentre l’INAIL risarcisce principalmente la perdita della capacità lavorativa, il danno differenziale comprende una serie più ampia di pregiudizi subiti dalla vittima, che non sempre vengono coperte dall’INAIL.
Tra le componenti del danno differenziale si possono individuare:
- Il danno biologico temporaneo (dovuto al periodo di inabilità temporanea);
- Il danno biologico permanente (relativo a menomazioni fisiche o psichiche stabili);
- Il danno morale (connesso alla sofferenza psicologica);
- Il danno esistenziale (legato alla limitazione delle attività quotidiane);
- Il danno patrimoniale (riferito alle perdite economiche ulteriori rispetto a quelle già risarcite dall’INAIL).
La quantificazione del danno differenziale è un’operazione complessa che richiede una valutazione caso per caso. Tiene conto di vari fattori, tra cui la gravità dell’infortunio e quali sono le conseguenze sulla vita della persona. È importante sottolineare che il risarcimento del danno differenziale è un diritto del lavoratore infortunato.
Come OTTENERE un RISARCIMENTO | Avv. Angelo Greco
Procedura per il Risarcimento del Danno Differenziale
Per ottenere il risarcimento completo del danno subito, è fondamentale rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto del lavoro, che potrà valutare il caso specifico e assisterti in tutte le procedure necessarie.
Documenti Necessari
I documenti necessari variano a seconda del caso specifico e delle richieste dell’avvocato. In linea generale, però, di solito servono i seguenti documenti:
- Certificato medico: un certificato medico dettagliato che attesti l’entità del danno biologico subito, sia esso temporaneo o permanente.
- Cartelle cliniche: tutte le cartelle cliniche relative alle cure mediche ricevute a seguito dell’infortunio, compresi referti di visite specialistiche, esami diagnostici e terapie effettuate.
- Certificazione INAIL: la certificazione rilasciata dall’INAIL che attesta l’entità dell’indennizzo riconosciuto e le voci di danno coperte.
- Buste paga: per dimostrare il reddito percepito prima dell’evento dannoso.
- Preventivi o fatture: qualsiasi documento che attesti le spese sostenute in conseguenza dell’infortunio, come ad esempio spese mediche non rimborsate, ausili per la vita quotidiana o adattamenti all’ambiente domestico.
- Contratto di lavoro: il contratto di lavoro che dimostra il rapporto di lavoro esistente al momento dell’infortunio.
- Tesserino INAIL: il tesserino INAIL del lavoratore.
Sarà l’avvocato incaricato di seguire la pratica a indicare con precisione quali documenti serviranno.
Tempi per Ottenere il Risarcimento
I tempi per ottenere il risarcimento del danno differenziale sono variabili e dipendono da diversi fattori, come la complessità del caso, la quantità di documentazione richiesta, la collaborazione delle parti coinvolte e l’efficienza del sistema giudiziario. Inizialmente, si cerca di raggiungere un accordo stragiudiziale con il datore di lavoro o la sua compagnia assicurativa, ma questa fase può richiedere molto tempo. Se non si riesce a trovare un accordo, sarà necessario avviare un procedimento legale civile, che può prolungare ulteriormente i tempi a causa del carico di lavoro dei tribunali e delle numerose udienze necessarie. Possono volerci anche anni.
Le Tabelle INAIL per il Danno Biologico
Le tabelle che seguono riportano la misura dell’indennizzo del danno biologico in rendita o capitale, secondo i criteri INAIL (art. 13 D.Lgs. 38/2000 e DM 12 luglio 2000). Queste tabelle costituiscono l’allegato n. 5 al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000.
Si tratta di tre tabelle, due per il danno biologico compreso tra 6 e 15 punti percentuali, diverse per uomini e donne, ed una tabella per il danno biologico da 16 a 100 punti. A tali tabelle va ad aggiungersi la tabella dei coefficienti.

Calcolo dell’Indennizzo INAIL
Il tipo di indennizzo erogato viene stabilito in base al grado di menomazione (vedi tabella menomazioni e secondo i criteri di cui all art. 13 del d.lgs. 38/2000):
- Inferiore al 6%: nessun indennizzo.
- Dal 6% al 15%: indennizzo del danno biologico in capitale (vedi tabella indennizzo in capitale), nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali.
- Dal 16% al 100%: una rendita diretta composta da un indennizzo del danno biologico in rendita (vedi tabella indennizzo in rendita) e da un’ulteriore quota di rendita, per conseguenze patrimoniali (vedi tabella coefficienti).
La tabella indennizzo del danno biologico segue i seguenti criteri di impostazione:
- Areddittuale: indipendente cioè dal reddito in quanto la menomazione in sé produce lo stesso pregiudizio alla salute per tutti gli esseri umani.
- Crescente: al crescere della gravità della menomazione.
- Variabile: in funzione dell’età (decresce al crescere dell’età) e del sesso (tiene conto della maggiore longevità femminile).
- Uguale: per i settori industria ed agricoltura.
La tabella indennizzo del danno biologico è strutturata secondo i seguenti criteri di applicazione:
- Inferiore al 6%: è prevista la franchigia.
- Dal 6% al 15%: è differenziata per sesso, l’indennizzo in capitale è in funzione dell’età e del grado di menomazione.
- Dal 16% al 100%: indennizzo in rendita in funzione del grado di menomazione.
Rivalutazione degli Importi
In attesa dell’emanazione di provvedimenti normativi che definiscano un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella "tabella indennizzo danno biologico" (art.13 d.lgs. 38/2000) è stato previsto:
- a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento in via straordinaria nella misura dell’8,68% degli indennizzi in capitale e in rendita a titolo di rivalutazione del danno biologico (decreto interministeriale del 27 marzo 2009);
- a decorrere dal 1° gennaio 2014, un ulteriore aumento in via straordinaria nella misura del 7,57% (decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, in attuazione della legge di stabilità 2014).
Le tabelle riportate di seguito sono state elaborate partendo da quelle allegate al DM 12 luglio 2000, dapprima convertendo i valori espressi in lire in euro e quindi applicando i suddetti aumenti come evidenziato nelle specifiche colonne.
Indennizzo in Capitale
Si tratta di una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15%. La prestazione è erogata, secondo la Tabella indennizzo danno biologico in capitale (diversa per uomini e donne) di cui al d.m. 12 luglio 2000, in una unica soluzione e in funzione dell’età, del genere e del grado di menomazione accertato sulla base della Tabella delle menomazioni prevista dal d.lgs. 38/2000.
Indennizzo in Rendita
È una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dalla stessa data, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%. Decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica. L’indennizzo erogato viene stabilito in relazione al grado, valutato sulla base della Tabella delle menomazioni prevista dal d.lgs. 38/2000, che include circa 400 voci e consente di valutare menomazioni precedentemente non considerate, quali, ad esempio, il danno estetico o quello all’apparato riproduttivo.
L’importo della rendita viene calcolato come segue:
- Una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la Tabella indennizzo danno biologico in rendita di cui al d.m. 12 luglio 2000.
- Una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella Tabella dei coefficienti di cui al citato d.m.
Tabella dei Coefficienti
L’indennizzo del danno biologico per percentuali superiori al 15% ovvero da 16 a 100 punti percentuali è areddituale ovvero indipendente dal reddito. Tuttavia la rendita complessivamente spettante al lavoratore comprende anche una quota dipendente dal reddito del lavoratore. La tabella dei coefficienti è lo strumento per valutare l’ulteriore quota d’indennizzo in rendita relativa alle conseguenze patrimoniali presunte per gradi di menomazioni pari o superiori al 16%. Il coefficiente si applica alla retribuzione effettivamente percepita dall’infortunato entro i limiti minimi e massimi previsti dal Testo Unico. L’ulteriore quota di rendita è commisurata all’incidenza della menomazione sulla capacità dell’infortunato di produrre reddito con il lavoro e tiene conto della categoria di attività dell’assicurato e della sua possibilità di ricollocarsi in un proficuo lavoro.
Indennizzo in capitale per lesioni comprese tra il 6 ed il 15% (uomini)
| Età | P. INAIL | rival. 2008 | rival. 2014 | Grado % | € 4.957,98 | € 5.388,33 | € 5.796,23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fino a 20 anni | 8,68% | 7,57% | 6 | € 826,33 | € 4.957,98 | € 5.388,33 | € 5.796,23 |
| 7 | € 877,98 | € 6.145,86 | € 6.679,32 | € 7.184,95 | |||
| 8 | € 929,62 | € 7.436,96 | € 8.082,49 | € 8.694,33 | |||
| 9 | € 981,27 | € 8.831,43 | € 9.598,00 | € 10.324,57 | |||
| 10 | € 1.032,91 | € 10.329,10 | € 11.225,67 | € 12.075,45 | |||
| 11 | € 1.136,21 | € 12.498,31 | € 13.583,16 | € 14.611,41 | |||
| 12 | € 1.239,50 | € 14.874,00 | € 16.165,06 | € 17.388,76 | |||
| 13 | € 1.342,79 | € 17.456,27 | € 18.971,47 | € 20.407,61 | |||
| 14 | € 1.446,08 | € 20.245,12 | € 22.002,40 | € 23.667,98 | |||
| 15 | € 1.549,37 | € 23.240,55 | € 25.257,83 | € 27.169,85 |
(Nota: Le tabelle complete per tutte le fasce d'età e per le donne sono estremamente lunghe e vengono qui presentate solo parzialmente per illustrare la struttura e il contenuto. L'utente è invitato a consultare le fonti ufficiali per i dati completi.)
Il risarcimento del danno estetico e del danno differenziale è un diritto del lavoratore infortunato. Per ottenere tale risarcimento, è consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in materia, che possa assisterti in tutte le fasi della procedura e garantire la tutela dei tuoi diritti.